Statuto
STATUTO
Associazione ETS
ART. 1 (Denominazione, sede e durata)
L’ASSOCIAZIONE SCUOLA STOPPANI ETS, da ora in avanti denominata “associazione”, ha sede legale
nel Comune di Milano e con durata illimitata.
A seguito dell’iscrizione nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale
l’acronimo ETS.
ART. 2 (Scopo, finalità e attività)
L’associazione è aperta, ugualitaria, pluralistica, democratica, apolitica ed apartitica, liberale,
solidaristica, partecipativa e senza scopi di lucro. E’ strumento di maturazione sociale e civica. Tende
al raggiungimento ed al rispetto dei sostanziali principi e diritti della vita: libertà, dignità,
democraticità, solidarietà, partecipazione, promozione umana, formazione e servizi alla persona.
L’Associazione intende perseguire i seguenti scopi:
1. assolvere la funzione sociale di promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma e contribuire
allo sviluppo completo e armonioso della persona, promuovendo e sostenendo in ambito
scolastico ed extra-scolastico, attività culturali, formative, artistiche, ludico-sportive e ricreative,
che amplino l’offerta formativa in favore degli alunni della scuola primaria “Antonio Stoppani”. Per
l’individuazione di queste attività, l’Associazione si coordinerà con il Dirigente scolastico, il
Consiglio di Istituto, i Comitati dei genitori, e tutti gli Organi scolastici di volta in volta competenti;
2. agevolare e contribuire allo sviluppo di una cultura moderna ed internazionale aiutando la Scuola
“Antonio Stoppani” nell’opera di potenziamento di tutti i supporti didattici e scolastici quali, a
titolo di esempio, la biblioteca scolastica, gli strumenti informatici, i supporti musicali, artistici e
sportivi;
3. garantire la qualità dell’educazione e della crescita degli alunni della Scuola “Antonio Stoppani”
mediante la partecipazione diretta dei soci alla vita della Scuola realizzata attraverso
l’informazione sull’attività degli organi collegiali, l’esame e il chiarimento di problematiche di
propria competenza, la formulazione di suggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici;
4. promuovere attività e/o progetti proposti sia dalla Scuola “Antonio Stoppani” che
dall’associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della
formazione e delle esperienze interpersonali dei soci e degli studenti,
5. promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d’esperienze educative, con il
coinvolgimento alla vita della Scuola “Antonio Stoppani” al fine di ottenere una partecipazione
più attiva responsabile e qualificata;
6. favorire iniziative culturali, sociali e ludico-ricreativo-sportivo, organizzare conferenze, mostre,
corsi, laboratori, manifestazioni, nonché qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo
di interesse e di incontro collettivo;
7. aiutare l’integrazione nell’Istituto di bambini portatori di disabilità, con la fornitura di tutti gli
strumenti e i supporti necessari allo sviluppo dell’apprendimento e della socializzazione,
attraverso l’organizzazione di momenti di incontro, di informazione e aggiornamento anche con i
genitori, gli insegnanti e gli esperti del settore;
8. favorire l’integrazione dei bambini di culture diverse, agevolando e contribuendo all’inserimento
nella Scuola di bambini e famiglie la cui lingua madre non è l’italiano, al fine di sviluppare una
cultura moderna ed internazionale. L’associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di
carattere didattico- disciplinare.
Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione si propone in particolare di realizzare le seguenti
attività:
- promuovere e progettare manifestazioni, iniziative culturali e sociali, feste, corsi, eventi artistici,
ludico-sportivi, musicali e teatrali,
- organizzare conferenze, laboratori, dibattiti, corsi di aggiornamento per educatori,
- promuovere momenti educativi e di sostegno alla funzione genitoriale; organizzare incontri con i
professionisti nell’ambito della formazione, organizzare convegni, corsi ed approfondimenti sulle
metodologie educative,
- produrre, pubblicare e distribuire testi, stampati, materiali editoriali in genere (esclusi i periodici),
software, prodotti audio-video.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’associazione può esercitare, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di
donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di
interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e con il pubblico.
L’associazione potrà compiere attività commerciali se strettamente o direttamente connesse o
accessorie ed integrative dell’oggetto sociale e comunque le attività ritenute dal Consiglio Direttivo
necessarie, utili o opportune ed i cui proventi siano comunque destinati esclusivamente alle finalità
perseguite dall’associazione.
Potrà inoltre affiliarsi ad altre associazioni od organizzazioni aventi scopo analogo od affine al proprio;
stipulare convenzioni o collaborare con Enti e organismi nazionali e altri soggetti giuridici pubblici e
privati e i loro consorzi, anche per la realizzazione di specifiche attività.
ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all’associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che
partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda
scritta che dovrà contenere:
- le generalità anagrafiche e i recapiti della persona fisica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali
regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del
Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro
60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci
l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione
della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5
(Perdita della qualifica di associato). Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Il sodalizio ha durata di un anno ed all’inizio di ogni nuovo esercizio dovrà essere ripresentata
domanda di ammissione.
All’atto della presentazione della domanda dovrà essere versata la quota annuale stabilita dal
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo può nominare “soci onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo
alla vita della Associazione. Gli stessi sono considerati soci a tutti gli effetti.
Le persone che perdono la loro qualità di socio, per qualsiasi motivazione non hanno diritto al
rimborso di nessuna quota versata a qualsiasi titolo all’Associazione.
ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati, senza regime diversificato tra i soci, hanno il diritto di:
- approvare il rendiconto, eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- partecipare alle assemblee, prendere visione dei rendiconti e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I soci svolgono prevalentemente attività su base volontaria. Ai soci possono essere rimborsate solo le
spese effettivamente sostenute e giustificate.
L’Associazione potrà, preferendo le candidature primariamente tra i soci, assumere lavoratori
dipendenti o assimilati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
L’ Associazione potrà, altresì, approvare la consulenza di professionisti esterni, sempre che tali
qualifiche non siano riscontrabili fra i componenti dell’associazione, per la preparazione di personale
specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’Associazione per il perseguimento dei suoi
fini. La corresponsione ai professionisti di cui sopra sarà conforme alle tariffe professionali in vigore.
ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti
interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa
gravità all’associazione, perde la qualifica di associato in quanto motivo di esclusione. L’esclusione
dall’associazione è prevista anche nel caso di morosità nel pagamento della quota associativa e dei
contributi senza giustificato motivo.
L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o
al socio.
Può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo
aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere
comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio
Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente
all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di assemblea che ne delibera
l’esclusione.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto
sul patrimonio della stessa.
ART. 6 (Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo (se ne ricorrono i requisiti previsti dalla Legge ovvero se l’Assemblea degli
associati ne decide la nomina).
ART. 7 (Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Possono
partecipare, come semplici uditori e senza diritto di voto, anche i non soci.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, purché non
componente del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e
dell’eventuale seconda riunione può avvenire mediante:
- lettera di convocazione, con allegato l’ordine del giorno, consegnata a mano ovvero spedita via
e-mail o fax almeno 8 giorni prima dell’adunanza;
- convocazione sulla bacheca sociale, sita nella sede o anche nell’apposito spazio comunicazioni
alle famiglie, affissa almeno 8 giorni prima dell’adunanza;
- pubblicazione sul sito internet dell’associazione almeno 8 giorni prima.
Non è possibile inserire punti all’ordine del giorno dell’assemblea oltre quelli comunicati con le
modalità sopra previste.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto annuale e del
preventivo.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli
associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la
trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle
seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione
in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento
della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
ART. 8 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla
quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto
di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- organizzare iniziative rivolte al raggiungimento degli scopi dell’associazione, con soluzioni
condivise con gli organi direttivi della scuola primaria “A. Stoppani”;
- rapportarsi con le istituzioni scolastiche e gli enti locali;
- costituire commissioni, cercare collegamenti e coordinamenti con altre associazioni o enti che
perseguano finalità analoghe a quelle dell’associazione;
- predisporre il rendiconto annuale e l’eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica
dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare annualmente la quota associativa, le modalità e i termini di versamento;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati
dall’Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.
Se l’Assemblea non provvede alla nomina del Presidente, nella prima adunanza successiva alla
nomina del Consiglio direttivo quindi deve provvedere alla sua nomina.
La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate
ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di
ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza
alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione
in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento
della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo in ragione del loro mandato.
I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne
l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel
co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza
dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le
limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se
non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9 (Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei
confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, ma se non vi provvede questi deve essere eletto dal Consiglio
Direttivo nella prima adunanza consigliare successiva alla nomina.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la
maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività
compiuta.
Il Vice Presidente, se nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10 (Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge
ovvero se l’Assemblea degli associati ne decide la nomina.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere
scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei
conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11 (Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge
o se l’Assemblea degli associati ne decide la nomina, l’associazione deve nominare un Revisore legale
dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
ART. 12 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
ART. 14 (Rendiconto annuale)
L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato
patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di
missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le
modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può
essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui
all'art. 6 del Codice del Terzo settore nella relazione di missione o in una annotazione in calce al
rendiconto per cassa.
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, il rendiconto consuntivo e quello
preventivo.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i centomila euro annui
l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano un milione di euro annui
l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e
pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
ART. 16 (Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso
organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se nominato), tenuto a cura
dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.
ART. 17 (Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in
favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 18 (Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo,
dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità
analoghe, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui
all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 20 (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.