STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SCUOLA STOPPANI
Art. 1 Denominazione e sede. L’ “ASSOCIAZIONE SCUOLA STOPPANI” ha sede in Milano, Via Stoppani 1. L’eventuale variazione della sede legale non costituisce modifica statutaria.
Art. 2 Normativa e durata. L’associazione è aperta, ugualitaria, pluralistica, democratica, apolitica ed apartitica, liberale, solidaristica, partecipativa e senza scopi di lucro. E’ strumento di maturazione sociale e civica.Tende al raggiungimento ed al rispetto dei sostanziali principi e diritti della vita: libertà, dignità, democraticità, solidarietà, partecipazione, promozione umana, formazione e servizi alla persona.E’ regolata dal D.Lgs. 460/1997 e successive modifiche nonché da quanto disposto dal C.C. agli artt. 14 e ss. e dalla normativa vigente in materia di associazionismo.La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
Art. 3 Scopi
1.L’Associazione intende perseguire i seguenti scopi :
Art. 4 Attività
1.Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione si propone in particolare di realizzare le seguenti attività:
- promuovere e progettare manifestazioni, iniziative culturali e sociali, feste, corsi, eventi artistici, ludico-sportivi, musicali e teatrali,
-organizzare conferenze, laboratori, dibattiti, corsi di aggiornamento per educatori
- promuovere momenti educativi e di sostegno alla funzione genitoriale; organizzare incontri con i professionisti nell’ambito della formazione, organizzare convegni, corsi ed approfondimenti sulle metodologie educative ;
- produrre, pubblicare e distribuire testi, stampati, materiali editoriali in genere (esclusi i periodici), software, prodotti audio-video.
2.L’associazione potrà compiere attività commerciali se strettamente o direttamente connesse o accessorie ed integrative dell’oggetto sociale e comunque le attività ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie, utili o opportune ed i cui proventi siano comunque destinati esclusivamente alle finalità perseguite dall’associazione. Potrà eventualmente stipulare convenzioni anche con realtà commerciali e produttive per la fornitura di beni e servizi a favore dei propri soci.
3.Potrà inoltre affiliarsi ad altre associazioni od organizzazioni aventi scopo analogo od affine al proprio; stipulare convenzioni o collaborare con Enti e organismi nazionali e altri soggetti giuridici pubblici e privati e i loro consorzi, anche per la realizzazione di specifiche attività.
4.L’associazione svolge la propria attività prevalentemente su base di volontariato degli associati, degli aderenti e dei sostenitori e persegue gli scopi sopra richiamati senza fini di lucro ed con l’impegno di destinare eventuali utili risultanti dalla gestione alla promozione di eventi artistici e culturali, incontri e momenti formativi e comunque alle attività istituzionali.
Art. 5 Soci (Ammissione) 1. L’associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano spirito ed ideali, di cui art. 3. Sono soci della Associazione coloro che, in segno di condivisione dello spirito che informa l’Associazione, hanno sottoscritto l’atto di costituzione (soci fondatori), le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione o entro il termine altrimenti disposto dal Consiglio Direttivo, la quota di associazione che verrà stabilita dal Consiglio direttivo. L’ammissione dell’aspirante aderente è vincolato dalla sottoscrizione senza riserve dello Statuto della Associazione con il rispetto e la condivisione degli scopi e delle norme organizzative interne. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale; il Consiglio ratifica l’ammissione; nel caso in cui la domanda venga respinta l’interessato potrà ricorrere all’assemblea, alla prima riunione utile. La quota a carico degli aderenti è annuale, non è trasferibile, non è restituibile nei casi di esclusione o cessazione.
2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono in varia misura coinvolti nello svolgimento delle attività per il buon funzionamento dell’Associazione ed anche nell’interesse della scuola primaria “ Antonio Stoppani” , fatto salvo comunque il principio di democraticità e l’effettiva partecipazione di tutti i soci.
3. Il Consiglio direttivo può nominare “soci onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita della Associazione. Gli stessi sono considerati soci a tutti gli effetti.
4. Il Consiglio Direttivo, dietro apposita delibera potrà accogliere l’adesione di persone giuridiche.
Art. 6 Soci (Diritti e doveri) 1.Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime diversificato tra i soci, per l’approvazione del rendiconto, per la modifica dello statuto e la nomina degli organi direttivi dell’ Associazione. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri; hanno altresì diritto di partecipare alle attività della stessa ed a conoscere i programmi finalizzati a realizzare gli scopi sociali. I soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Hanno il dovere di sostenere con la propria attività gli scopi dell’associazione, in particolare quelli nell’interesse della scuola primaria, di osservare le norme statutarie ed i regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi sociali.
2. Gli aderenti hanno il diritto di votare direttamente o per delega (ogni delegato può esprimere al massimo n. 3 voti oltre al suo); ai fini dell’esercizio del diritto di voto i soci potranno farsi rappresentare da altri soci, purché non membri del Consiglio Direttivo. Il voto può essere palese o a scrutinio segreto.
Per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, le operazioni si svolgeranno, verificata le presenze e la regolarità delle candidature, per votazione palese o a scrutinio segreto, secondo le modalità disposte dal Presidente.
3. Il numero degli aderenti è illimitato. La quota associativa è intrasmissibile.
4. I soci svolgono prevalentemente attività su base volontaria. Ai soci volontari non retribuiti possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e giustificate. L’Associazione potrà eventualmente assumere lavoratori dipendenti o assimilati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo purché in preferenza tra soggetti in seno ai soci, sempre nel rispetto della normativa vigente. L’ Associazione potrà altresì approvare la consulenza di professionisti esterni, sempre che tali qualifiche non siano riscontrabili all’interno della compagine sociale, per la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’Associazione per il perseguimento dei suoi fini. La corresponsione ai professionisti di cui sopra sarà conforme alle tariffe professionali in vigore.
Art. 7 (Esclusione soci) Gli aderenti cessano di appartenere alla stessa per:
L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.
Art. 8 Organi dell’Associazione. Sono organi dell’associazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente. L’assemblea potrà eventualmente istituire altri organi, quali un collegio di probiviri o revisori dei conti se obbligatorio per legge.
Art. 9 Assemblea 1. L'assemblea è l’organo sovrano dell’associazione; è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo; in Sua assenza presiede il Vice-Presidente o altro socio eletto in sede assembleare. L’assemblea è convocata almeno due volte all’anno entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile per l’approvazione, rispettivamente, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.E’ convocata ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne venga fatta espressa richiesta da 1/5 dei soci. Si riunisce in via straordinaria su convocazione del Presidente o del Consiglio Direttivo o su richiesta di 4/5 dei soci.
2. La convocazione è scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, mail. Si riterrà valida la comunicazione mediante affissione nei locali sociali, anche nell’apposito spazio comunicazioni alle famiglie) e rivolta a ciascun socio con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, indicazione data e ora della riunione, almeno n.7 giorni prima della data fissata.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega (massimo n. 3 per socio) da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. L’assemblea deve essere convocata in Milano presso la sede dell’Istituto scuola primaria, in via Stoppani 1, o altrove, in caso di indisponibilità della sede.
3. L'assemblea ordinaria adotta le delibere a maggioranza semplice dei presenti e ha i seguenti compiti:
4. L’assemblea straordinaria delibera in merito a:
L’assemblea straordinaria per la modifica statutaria e per lo scioglimento dell’associazione è validamente costituita con la presenza dei 2/3 in prima convocazione ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluta 50% +1. Le delibere vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 10 Consiglio Direttivo 1. Il consiglio, organo esecutivo dell’associazione, è eletto dall'assemblea ed è composto da almeno 5 soci, fino ad un massimo di 7 . Possono candidarsi alla carica di Consigliere tutti i soci presentati da almeno 3 soci ordinari. Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta si ritenga opportuno o necessario per l’ordinaria gestione, su proposta del Presidente o di 1/3 dei suoi membri, e comunque almeno 2 volte all’anno per deliberare sull’ammontare della quota associativa e sui rendiconti consuntivo e preventivo. I suoi membri durano in carica DUE anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo, se non vi ha provveduto l’assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere, determinandone i poteri; è facoltà del Consiglio nominare altre cariche. In caso di dimissioni o decesso di un membro, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con ratifica alla prima riunione di assemblea dei soci.
2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno n.3 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, mail) e/o avviso telefonico in casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio direttivo sono altresì convocate su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e sono verbalizzate con sottoscrizione del Presidente e del Segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione dell’Associazione e provvede :
5. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo qualunque sia l’incarico ricoperto.
Art. 11 In particolare, il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. E’ responsabile verso i soci e verso l’esterno come disposto dell’Art. 38 c.c. E’ garante di tutti i debiti dell’Associazione assieme ai membri del Consiglio direttivo fatta eccezione per quelli che non hanno partecipato alla delibera degli atti o abbiano fatto constatare il proprio dissenso.
1. E’ eletto dall’assemblea tra i membri del Consiglio direttivo. Sovraintende all’andamento dell’Assemblea, cura l’applicazione del presente Statuto in base alle decisioni Assembleari ed alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, se approvato; coordina l'attività e ne autorizza la spesa.
2. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato, verificando la validità delle convocazioni e le presenze. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti inderogabili, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio.
3. Esercita i più ampi poteri di ordinaria amministrazione. Il Consiglio gli conferisce i seguenti poteri, da intendersi solo esemplificativi:
• rappresentare l’Associazione presso gli enti pubblici;
• stipulare, modificare e risolvere contratti;
• incassare, esigere somme, procedere a pagamenti, disporre bonifici ed operare in ogni
altro modo sul conto corrente della associazione con firma congiunta e/o disgiunta con il Segretario – Tesoriere di cui all’Art. 12.
4. Esso cessa dalla carica quando non ottemperi alle previsioni di legge o statutarie.
Art. 12 Il Vice- Presidente collabora con il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione. In caso di carica vacante, convoca con urgenza l’Assemblea.
Art. 13 Il Segretario la cui carica potrà eventualmente coincidere con quella del Vice Presidente e/o del Tesoriere, ha i seguenti compiti: redige e conserva i Verbali di Assemblea e del Consiglio direttivo; cura le convocazioni; provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci ed al disbrigo della corrispondenza. Il Tesoriere, la cui carica può coincidere con quella del Vice Presidente e/o del Segretario, assiste il Consiglio direttivo con mansioni contabili ed amministrative e coadiuva i suoi membri con i seguenti compiti: predispone lo schema del progetto di rendicontazione annuale; provvede alla tenuta della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione ; riscuote le entrate e versa le spese in conformità alle decisioni del consiglio; è a capo del personale, se presente; cura i rapporti con gli Istituti di Credito; ha altresì il potere di operare sul conto corrente della associazione con firma congiunta con il Presidente di cui al precedente Art.10.
Art. 14 Patrimonio Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione; b) quote dei soci e contributi specifici a fronte di prestazioni di servizi; c) eventuali erogazioni, donazioni, oblazioni e lasciti da privati o enti che desiderino contribuire all’attività dell’associazione; d) dal ricavato dall'organizzazione di iniziative promozionali o manifestazioni finalizzate al finanziamento; e)proventi derivanti dalle iniziative che l’associazione promuove nel settore specifico delle sue attività, da cessioni di beni e prestazioni dei servizi; f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e sussidiarie; h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
I fondi possono essere depositati presso le Banche stabilite dal Consiglio direttivo, con poteri di firma attribuiti dal Consiglio Direttivo; Il Consiglio potrà determinare il massimale per le operazioni finanziarie al di sopra delle quali occorrerà la firma congiunta del Presidente e del Vice-Presidente (altro componente del Consiglio, secondo deliberazione specifica).
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita sociale come disposto dall’Art. 148 TUIR e D. Lgs. 460/1997. L’avanzo di gestione deve essere reinvestito in favore delle attività istituzionali.
Art. 15 Rendiconto. L’esercizio finanziario termina il 31 agosto di ogni anno. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, il rendiconto consuntivo e quello preventivo. Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il Consiglio Direttivo redige ed approva entro il 15 ottobre di ogni anno i rendiconti consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti entro il 31 ottobre. Gli stessi vengono trasmessi via mail e/o comunque depositati entro i 7 giorni precedenti la riunione assembleare presso la sede dell’associazione per la consultazione e l’esame da parte dei soci.
Art. 16 Risoluzione Controversie Per eventuali controversie non risolte in prima istanza dall’assemblea dei soci, potranno essere nominati Probiviri in un collegio di 3 membri, eletti dall’assemblea anche tra non soci. Gli stessi decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Art. 17 Scioglimento In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro ente no profit od associazione avente finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento.
Art. 18 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.